Articolo 1
L’associazione “Inventati” è costituita da soci che, accettando i presupposti, lo scopo e la nomina, siano ad essi affiliati.
Articolo 2
L’associazione ha sede in Firenze.
Articolo 3
L’associazione ha durata limitata.
Articolo 4
L’associazione non ha fini di lucro, e tende allo sviluppo della conoscenza informatica e dell’utilizzo di questa per migliorare ed esaltare l’espressione artistica/culturale in ogni sua forma.
Articolo 5
Per perseguire gli scopi di cui l’articolo 4, l’associazione da la sua disponibilità ad insegnare e condividere saperi sia tramite corsi di formazione, sia tramite la pubblicazione on-line di tutte le dispense e altra documentazione utile. L’Associazione inoltre organizza discussioni, dibattiti, incontri, assemblee su singole tematiche in luoghi pubblici o privati, in collaborazione con altre realtà. E’ disponibile inoltre per consulenza e realizzazione di eventuali progetti che si pongano lo scopo di familiarizzare e diffondere l’utilizzo consapevole degli strumenti informativi (in particolare software libero).
In occasione di eventi e/o manifestazioni di rilievo culturale e/o sociale e/o artistico e/o politico l’Associazione Inventati potrà procedere all’installazione, alla configurazione, all’assistenza di PC e reti di PC (singole macchine, server, periferiche e quant’ altro occorrente); all’ installazione di collegamenti di Rete Internet e relativi servizi; all’ installazione di software libero (tipo “GNU/Linux”); all’ assistenza in ordine all’utilizzo di quanto installato; insegnamento nell’ utilizzo delle macchine e dei software installati, il tutto al fine di diffondere (fornendo eventualmente anche tutta l’attrezzatura necessaria e le competenze idonee) e favorire lo scambio di saperi, nonché la mutua collaborazione e cooperazione in materia di software libero (esemplificatamente “GNU/LINUX”), nonché la conoscenza e/o conoscibilità delle licenze GPL - GNU.
Articolo 6
Per essere ammesso socio bisogna presentare domanda al comitato esecutivo versare la quota d’iscrizione deliberata di anno in anno dal comitato esecutivo.
Le decisioni del >Le decisioni del comitato esecutivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.
Articolo 7
Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’associazione. Il comitato esecutivo decide sull’esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l’ammissione.
Articolo 8
Il socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso della quota annuale pagata.
Articolo 9
Sono organi dell’associazione:
a. l’assemblea dei soci;
b. il comitato esecutivo;
c. il presidente.
Articolo 10
L’assemblea è composta dalla generalità dei soci.
Essa è convocata dal comitato esecutivo.
La convocazione dell’assemblea è fatta mediante avviso da spedire a tutti i soci e da pubblicare nell’albo della sede sociale almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando svocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci.
Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti.
Assemblea Straordinaria.
La convocazione dell’assemblea straordinaria dell’Associazione Inventati è fatta mediante avviso da spedire, a tutti i soci anche per via telematica, e da pubblicare nell’albo della sede sociale (e/o sul sito internet) almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza
Articolo 11
Le deliberazioni prese con l’osservanza delle norme dello statuto e della legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.
Articolo 12
L’assemblea vota di volta in volta un presidente e un segretario; il verbale dell’assemblee viene firmato dal presidente e dal segretario.
Articolo 13
L’associazione è retta da un comitato esecutivo che cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima.
Il comitato esecutivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove secondo la determinazione dell’assemblea all’atto della nomina, scelto tra tutti i soci.
L’assemblea determina anche la durata in carica del comitato esecutivo che non potrà essere comunque inferiore a tre anni. I membri del comitato esecutivo sono rieleggitivo sono rieleggibili. Il comitato esecutivo elegge tra i suoi membri il presidente che rappresenta legalmente l’associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale.
Il presidente può conferire sia ai soci che ai terzi, procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti, dopo l’approvazione del comitato esecutivo.
Articolo 14
L’associazione chiude l’esercizio sociale annualmente entro il 31 agosto, data in cui devono essere redatti l’inventario e il bilancio annuale.
I bilanci ed i rendiconti verranno pubblicati nell’albo dell’associazione per 3 giorni consecutivi prima dell’assemblea convocata per l’approvazione.
Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.
Articolo 15
Entro e non cinque mesi dalla data della chiusura dell’esercizio dovrà essere convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio o del rendiconto approvato.
Articolo 16
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal comitato esecutivo;
b) da quote annuali stabilite annualmente dal comitato esecutivo;
c) da ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell’associazione;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenze di bilancio;
e) da eventuali donazioni, erogazioni lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura; La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. E’ ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.
E’ vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 17
Il comitato esecutivo avrà facoltà di emettere un regolamento per l’attività dell’associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività.
di attività.
Dal pari il comitato esecutivo potrà nominare anche tra i non soci, comitati scientifici anche per singole discipline.
Articolo 18
L’assemblee dei soci, qualora lo ritenga opportuno potrà nominare un collegio dei revisori dei conti che durerà in carica quanto il comitato esecutivo. Al collegio spetterà la vigilanza sulla contabilità e sulla amministrazione dell’associazione.
Articolo 19
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 11.
L’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatoti.
La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996.